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20/09/2012 - ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
La legge 24/03/2012 n.27 di conversione del D. L. 24/01/2012 n. 1, prevede all'art. 2 l’istituzione del "Tribunale delle Imprese" avente competenza distrettuale per tutte le materie di seguito elencate, con decorrenza dal 20 settembre 2012:
a) articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 10, e successive modificazioni ;
b) diritto d'autore;
c) articolo 33, c. 2, della legge 10 ottobre 1990 n. 287;
d) violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
La sezione specializzata è altresì competente, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio della Stato delle società costituite all'estero, ovvero alla società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per diverse tipologie di affari indicati nella norma citata (rapporti societari, patti parasociali, contratti di appalti pubblici, azioni di responsabilità e altro).
Per queste tipologie di cause IL CONTRIBUTO UNIFICATO E’ RADDOPPIATO.
I sigg.ri Avvocati sono invitati a segnalare esplicitamente, in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione a ruolo, che si tratta di cause di competenza della Sezione specializzata in materia di imprese, onde consentire alla cancelleria di provvedere in conseguenza, in particolare riguardo alla trattazione in via prioritaria degli affari in questione.