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27/12/2011  - Legge 183/2011 - Modifiche in materie di spese di giustizia - CONTRIBUTO UNIFICATO
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). Art. 28.

Con l’art. 28 della legge in questione, in vigore dal 1° gennaio 2012 sono stati modificati gli artt. 13 e 14 del T.U. 115/2002 in materia di spese di giustizia.

Si riporta estratto dell’articolo in questione:

Art. 28 Modifiche in materia di spese di giustizia

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. - Omissis -

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In conseguenza di ciò:

a) per tutti i giudizi di impugnazione avverso provvedimenti pubblicati o depositati dopo il 1° gennaio 2012, l’importo del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo è aumentato della metà; si ritiene che tali giudizi siano quelli scaturenti dai mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura civile agli artt. 323 e seguenti (per quanto riguarda il Tribunale appelli, revocazioni, opposizioni di terzo).

b) per i casi di modifica della domanda o proposta di domanda riconvenzionale o chiamata in causa che determinino la modifica del valore della causa, è necessario effettuare le seguenti distinzioni:

b1) se la modifica del valore della causa è conseguenza di un atto proveniente dalla parte che per prima si è costituita in giudizio, che ha depositato il ricorso introduttivo o, nei processi esecutivi di espropriazione forzata ha fatto istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, la stessa deve provvedere, previa espressa dichiarazione sulla intervenuta modifica del valore della causa, al versamento dell’integrazione del contributo unificato già corrisposto;

b2) se la modifica del valore della causa è conseguenza di un atto proveniente da parte diversa da quelle sopra indicate, la stessa sarà tenuta, previa espressa dichiarazione sul valore della domanda proposta, al versamento di autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

c) L’intervento autonomo nella causa comporta il pagamento di ulteriore contributo unificato determinato dal valore della domanda contenuta nell’atto di intervento stesso. Le parti che svolgono intervento autonomo nel giudizio sono tenute ad indicare il valore della domanda proposta e provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato secondo gli importi di cui all’articolo 13 testo unico spese di giustizia.

d) le parti, qualsiasi sia la propria posizione processuale, hanno l’obbligo, quando procedono alla modifica delle loro domande o quando propongono domanda riconvenzionale o quando formulano chiamate in causa o quando svolgono intervento autonomo, di farne espressa dichiarazione; l’omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex articolo 13 punto 6 T.U, il pagamento del contributo unificato di € 1.466,00 (art. 13 lett. g) per i procedimenti pendenti innanzi al tribunale e/o corte di appello.


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27/12/2011  - Legge 183/2011 - Modifiche in materie di spese di giustizia - CONTRIBUTO UNIFICATO
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