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08/04/2014 - CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO - OBBLIGO DEPOSITO ATTI TELEMATICI
A norma dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei SOGGETTI NOMINATI O DELEGATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
Il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all’ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari).
Il professionista deve pertanto:
essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato.
Per ulteriori informazioni riguardo l'iscrizione al RegIndE e gli altri strumenti necessari, consultare il Portale servizi telematici del Ministero della Giustizia.
File allegato - formato ZIP (618Kb)
PCT Obbligatorietà - Ordini - formato ZIP (519Kb)
PCT Obbligatorietà - CTU - formato ZIP (618Kb)