INFORMAZIONI GENERALI |
Con la legge n. 6/2004, si è introdotto un istituto nuovo finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di un handicap fisico oppure psichico, si trovano nell'impossibilità di provvedere, parzialmente o anche in via temporanea, autonomamente ai propri interessi. In concreto, significa sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un “amministratore”, con compiti più o meno estesi, L'amministrazione di sostegno, rappresenta oggi, una soluzione concreta per quelle persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi senza per questo limitarne la capacità di agire ed evitando di ricorrere , ove possibile, all'interdizione o all'inabilitazione, affiancando ai soggetti beneficiari un “amministratore”, con compiti più o meno estesi. Perché si possa chiedere l' amministratore di sostegno è necessario comunque che il soggetto abbia un minimo di capacità di intendere e di volere; nel caso in cui questa fosse totalmente assente si dovrà ricorrere necessariamente all'interdizione. L'interdizione e l'inabilitazione, rappresentano, comunque ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona. Molti sono i soggetti legittimati a proporre azioni formali al Giudice Tutelare per promuovere l'amministrazione di sostegno se a conoscenza di una situazione che lo imponga; innanzitutto il Pubblico Ministero e i Responsabili dei servizi sanitari e sociali, poi i Familiari entro il 4° grado e gli Affini entro il 2° grado, il coniuge o conviventi stabili del beneficiario, il Tutore o Curatore ed infine il diretto interessato anche se minore di età ma ultradiciassettenne, pur se interdetto o inabilitato. Il ricorso al Giudice Tutelare per l'amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.). Il ricorso presentato dai servizi sanitari o sociali potrebbe essere corredato da una relazione che racconti vicende personali e familiari, condizioni di salute, bisogni e desideri della persona interessata. Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona incapace. L'audizione personale della persona cui il procedimento si riferisce è obbligatoria (a meno che la persona sia irreperibile). Il giudice tutelare può, anche di ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e l'amministrazione del suo patrimonio (art. 405, comma 4 cod. civ.) o nominare un amministratore provvisorio solo per il compimento di singoli atti (domanda provvisoria). All'udienza il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione. Al termine dell'istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno. L'incarico può essere anche a tempo indeterminato. Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare. Deve, comunque, periodicamente, riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente rendere il conto della propria gestione economica. L'istituto dell' amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l' autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati. (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il G.T. ha indicato nel provvedimento di incarico. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili. |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, le parti private (parenti e affini, coniuge, conviventi, soggetto beneficiario) possono presentare ricorso personalmente; in alternativa, senza esserne obbligate, esse possono farsi rappresentare e difendere da un avvocato e, se lo vogliono e ne ricorrono le condizioni, possono richiedere il patrocino a spese dello Stato.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Giudice Tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio.
In seguito alla presentazione del ricorso e prima di presentarsi all'udienza alla data che fisserà il Giudice bisogna:
- informarsi presso la Cancelleria per conoscere la data dell'udienza fissata ed il nome del Giudice Tutelare davanti al quale si tiene l'udienza;
- recarsi prima dell'udienza presso la cancelleria del Giudice Tutelare e ritirare copie conformi del provvedimento che fissa l'udienza da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso;
- recarsi all'Ufficio notifiche atti civili con le copie conformi del provvedimento ritirate in cancelleria per chiederne la notifica agli interessati e ritornaci a ritirare la copia notificata da inserire nel fascicolo.
La procedura è esente da contributo unificato e prevede unicamente una marca da 8 euro per costi forfettari di notifica.
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