ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN FAVORE DI MINORE
UFFICI INTERESSATI |
Volontaria Giurisdizione |
INFORMAZIONI GENERALI |
Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell'atto.
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- riscossione di capitali;
- alienazioni;
- transazioni e compromessi;
- stipulazioni di mutui;
- ipoteche;
- prosecuzione esercizio di impresa commerciale;
- scioglimento di comunioni;
- locazioni ultranovennali;
- costituzioni di pegno.
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro).
Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare
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A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Volontaria Giurisdizione – Ufficio Tutele
Piano secondo – Torre A-D Tel. 071 / 50 62 237 ; 071 / 50 62 238
Orario: da lunedì a sabato: ore 9 – 12 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
I genitori congiuntamente, o chi di essi esercita in via esclusiva la patria potestà, possono presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale o la sezione distaccata del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore. La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso. Nel caso in cui l'istanza venga respinta l'interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare.
- MARCA DA € 8,00 PER DIRITTI DI CANCELLERIA
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MODULI |
i moduli si trovano nella sezione modulistica |