Come fare per...

CONTRIBUTO UNIFICATO
UFFICI INTERESSATI Tribunale - Cancellerie civili
INFORMAZIONI GENERALI A partire dal 13 maggio 2002, sui procedimenti giurisdizionali civili di nuova iscrizione non si applicano più le imposte di bollo, la tassa di iscrizione al ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
L'art. 9 della legge 23.12.1999, n. 488, ha istituito il contributo unificato di iscrizione al ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge.
A CHI RIVOLGERSI Tale contributo, non può essere versato in Cancelleria, ma deve essere pagato presso gli uffici postali, le banche o le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (tabacchi).
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
  • Presso gli Uffici Postali
    Versamento in conto corrente postale n. 57152043 intestato a Tesoreria Provinciale di Viterbo – Versamento contributo unificato spese atti giudiziari DPR 126/2001
  • Presso gli Sportelli Bancari
    Versamento effettuato con mod. F23 (fornito dalla banca)
    Codice catastale:
    • per la sede centrale di ANCONA - A271
    • per la sezione distaccata di FABRIANO – D451
    • per la sezione distaccata di JESI – E388
    • per la sezione distaccata di OSIMO – G157
    • per la sezione distaccata di SENIGALLIA – I608
    Cod. tributo 941T
    Causale PA
    La banca rilascerà duplice copia del mod. F23, uno andrà custodito dalla parte, l'altro verrà consegnato alla cancelleria insieme all'istanza.
  • Presso le Rivendite di generi di monopolio e di valori bollati
    Le tabaccherie rilasceranno duplice copia del tagliando di avvenuto pagamento, uno andrà custodito dalla parte, l'altro verrà apposto su apposito modulo e consegnato alla cancelleria insieme all'istanza.
TABELLA IMPORTI
Procedimenti con valore determinato:
fino a € 1.100,00 € 37,00 (€ 18,50)
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 € 85,00 (€ 42,50)
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 € 206,00 (€ 103,00)
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 € 450,00 (€ 225,00)
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 € 660,00 (€ 330,00)
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 € 1.056,00 (€ 528,00)
da € 520.000,00 e oltre € 1.466,00 (€ 733,00)
Procedimenti con valore indeterminabile:
Davanti al Tribunale € 450,00 (€ 225,00)
Procedimenti con valore non dichiarato nell'atto
Si considerano di valore superiore a € 520.000,00 € 1.466,00 (€ 733,00)
Procedure fallimentari:
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 740,00
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 1/2 contributo secondo tabella
Procedimenti speciali:
Procedimenti speciali (Libro IV, titolo I C.P.C.) 1/2 contributo secondo tabella
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 1/2 contributo secondo tabella
Processo cautelare in corso di causa 1/2 contributo secondo tabella
Regolamento di competenza e di giurisdizione Contributo secondo tabella
Locazione:
Sfratto per morosità (valore in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data della notifica dell'atto) 1/2 contributo secondo tabella
Finita locazione (valore in base al del canone dovuto per ogni anno) 1/2 contributo secondo tabella
Procedimenti vari:
Procedimenti in materia di comodato Secondo tabella
Occupazione senza titolo Secondo tabella
Impugnazione di delibere condominiali Secondo tabella
Volontaria giurisdizione (Libro IV,titolo II,Capo VI CPC) € 85,00
Procedimenti di cui all'art. 23 L. 24/11/1981 n. 689. Secondo tabella
Separazioni e divorzi giudiziali € 85,00
Separazioni consensuali e divorzi congiunti € 37,00
Lavoro e Previdenza:
Informazioni Per le parti con reddito imponibile IRPEF nell'ultima dichiarazione superiore a € 32.298,99
Controversie previdenza e assistenza obbligatorie € 37,00
Controversie individuali di lavoro e pubblico impiego 1/2 contributo secondo tabella
Procedure esecutive:
Procedimenti esecutivi immobiliari € 242,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00 € 37,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 € 121,00
Altri procedimenti esecutivi € 121,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 146,00
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio € 121,00
Processi di opposizione all'esecuzione con istanza Secondo tabella
All'articolo 13 del t.u. 115/2001,dopo il comma 3, è inserito il seguente "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà."

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza, con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi.
MODULI i moduli si trovano nella sezione modulistica