INFORMAZIONI GENERALI |
La legge stabilisce, nei casi previsti, che le donne minorenni e le donne interdette debbano ricevere l'autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare una l'interruzione della gravidanza (IVG). Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12) nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Inoltre, qualora il medico accerti la urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano la interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. La legge stabilisce anche che le generalità della donna rimangano anonime.
E' competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. |