INFORMAZIONI GENERALI |
La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. Qualunque sia il tipo di separazione, il legislatore opera tramite gli organi giurisdizionali un controllo che non é puramente formale, riconoscendo effetti ad uno stato di separazione solo a seguito dell'intervento del Giudice. In assenza di un provvedimento o comunque nel caso i cui i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso ad un Giudice, si pone in essere la cosiddetta separazione di fatto. Questa non è necessariamente caratterizzata dalla mancanza di coabitazione, ma sicuramente da un allontanamento sostanziale e da un certo disinteresse per il coniuge. La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.). L'ordinamento giuridico riconosce come separazione legale, unicamente le due forme della separazione giudiziale (fondata sull'intollerabilità della convivenza) e della consensuale (fondata sul consenso dei coniugi). Qui ci occuperemo solo della seconda eventualità. All’atto pratico, la separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) producendo conseguenze che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole). La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. Pertanto in assenza di una intesa tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale etc.) la separazione consensuale non è realizzabile . La domanda, proposta da uno solo o da entrambi i coniugi con l'assistenza del difensore, ha la forma del ricorso diretto al Tribunale, competente per materia. I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale e quest’ultimo può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. Se la conciliazione riesce, il Presidente fa redigere processo verbale dell' avvenuta conciliazione. Nel caso contrario, invece, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. Dalla data dell’udienza devono decorrere decorre tre anni per poter richiedere il divorzio. La comparizione dei coniugi davanti al Presidente ("fase presidenziale") assume grande importanza e quest'ultimo ha il potere di guidare il consenso delle parti dando loro suggerimenti ed indicazioni che facilitino l'accordo sulla fissazione di clausole e condizioni per le quali è prevedibile una successiva omologazione. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il Tribunale (che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente alla "fase dell'omologazione"), dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione e ordinando contestualmente all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione sull'atto di matrimonio. Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. Resta inteso che dato il carattere transitorio della separazione, è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per formalizzare la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione. |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Il ricorso in carta semplice va sottoscritto solo al momento del deposito presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione Famiglia del Tribunale, alla presenza dell’addetto dell’Ufficio che lo riceve e che ne autenticherà le firme. In allegato bisogna presentare i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice, specificando che sono ad uso separazione legale:
- estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
- certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- i certificati devono essere distinti per ognuno dei coniugi.
solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
- codici fiscali;
- ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso;
- contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare;
- documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;
- estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;
- certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).
All’udienza fissata i coniugi devono comparire entrambi personalmente e, su richiesta del Presidente, le parti confermeranno le condizioni concordate e firmeranno il verbale. Successivamente, la Cancelleria invierà alle parti la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di omologa, cioè il provvedimento con cui il Tribunale vista e ratifica le condizioni di separazione concordate fra i coniugi.
Quindi, sarà possibile recarsi presso la stessa Cancelleria ove è stato depositato il ricorso, per ritirare le copie autentiche dell’atto di separazione, composto da:
- ricorso per separazione;
- verbale di comparizione all’udienza presidenziale;
- decreto di omologa del Tribunale;
dette copie sono gratuite e servono per comprovare l’avvenuta separazione, anche ai fini di ulteriori necessità (voltura di eventuali utenze, ecc...).
- In presenza di figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Lì dove debbano intervenire passaggi immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. (Occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato). Sarà anche necessario produrre, a seconda dei casi, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato dell’immobile.
REGIME FISCALE
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. Il deposito per l’iscrizione a ruolo è esente da contributo unificato.
NOTA: ASSEGNI DI MANTENIMENTO A REGIME FISCALE
- ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE: l’assegno di mantenimento corrisposto periodicamente al coniuge rappresenta fiscalmente onere deducibile per chi lo corrisponde e reddito imponibile per chi lo percepisce, mentre l’assegno con il quale un coniuge versa una tantum all’altro in una sola soluzione una somma a totale definizione dei rapporti patrimoniali non rappresenta fiscalmente né onere deducibile per chi lo corrisponde né reddito per chi lo percepisce (vedi sentenza Corte Costituzionale 383/2001 e sentenza Corte Cassazione 16462/2002)
- ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: tale assegno non costituisce reddito (art 3 D.P.R. 917/86) e non può essere dedotto. Nel caso in cui il provvedimento giudiziario non faccia distinzione tra l’assegno di mantenimento a favore del coniuge e quello a favore dei figli, allora deve ritenersi appartenente al coniuge per la metà.
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