INFORMAZIONI GENERALI |
Per poter pubblicare un giornale o periodico è necessario registrarlo presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. La domanda (mod. A) deve essere sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori.
Alla richiesta di registrazione deve essere sempre allegata una dichiarazione (mod. B), redatta dal proprietario, dal direttore responsabile, ed eventualmente, se persona diversa dai precedenti, dall’editore, ex art. 5 legge 8/2/1948 n. 47, dalla quale risulti il titolo del periodico, la sede dello stesso, il carattere, la periodicità e la tecnica attraverso la quale sarà diffuso. (Tecniche attuali: stampa, radiodiffusione sonora e televisiva, teletext, videocassetta, compact-disc, musicassetta-nastro magnetico, audiotex audiotel, videotex-videotel, cd-rom, floppy disk, canale satellitare).
Se il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica (editore) del periodico è una persona giuridica, alla dichiarazione deve essere allegata la copia autentica notarile in bollo dell'atto costitutivo e statuto, unitamente ad un certificato di vigenza per le società commerciali rilasciato dalla Camera di Commercio (dal quale risulti il nome e cognome del legale rappresentante ed i poteri di tutti gli organi societari e l'attestazione che la Società è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione) e un certificato rilasciato dall'Ufficio Territoriale del Governo per le persone giuridiche (dal quale risulti il nome e il cognome del legale rappresentante e i poteri di tutti gli organi della persona giuridica).
Il proprietario, l'editore, il direttore responsabile, il legale rappresentante della società, dell'associazione proprietaria ed editrice devono depositare in cancelleria certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea, al godimento dei diritti politici e alla residenza, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sottoscrizioni delle dichiarazioni devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 21, 0 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il direttore responsabile deve, inoltre, depositare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla iscrizione all'Albo dei Giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti).
Per la stampa a carattere tecnico, professionale, scientifico può essere richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo dei Giornalisti (Art. 28 Legge 3 febbraio 1963, n. 69).
Se il direttore responsabile è investito di mandato parlamentare o europarlamentare occorre la nomina e la dichiarazione di accettazione di un vice-direttore che assume la qualifica di responsabile.
Agli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani. (Art. 9 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Per le variazioni dei soggetti di cui sopra o delle caratteristiche del periodico, occorre presentare istanza ( Mod. C), al quale deve essere allegata la dichiarazione di cui al mod. B. Entrambi documenti devono essere redatti in bollo da € 14,62. |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Occorre allegare:
- € 14,62 per domanda;
- attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessioni governative di € 168,00 effettuato su c/c postale n.8003, intestato a Ufficio l Registro Tasse e CC. GG.- Roma;
- marche amministrative da € 8,00;
- Per le onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) D. Lgsl 460/97 artt. 10, 17-24.
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. I tempi richiesti dalla procedura sono di 20/30 giorni.
Per ogni variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata, deve essere presentata domanda in carta da bollo da € 14,62 da parte del proprietario, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento (art. 6 L. 08/02/1948 n.47) per le annotazioni nel registro della stampa.
Nello specifico:
- per il cambiamento del proprietario: domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l’iscrizione e quella atta a dimostrare il passaggio di proprietà;
- per il cambiamento del direttore responsabile: domanda da parte del proprietario chiedendo la sostituzione del direttore responsabile, indicando le generalità del nuovo, allegando la documentazione prevista per il direttore responsabile.
- per variazione periodicità: domanda da parte del proprietario.
Si ricorda che alla domanda di variazione va allegato l'ultimo numero della testata.
Certificati: per la richiesta di certificato relativo alla registrazione del periodico occorre domanda con allegati due marche da bollo da € 14,62 e una marca diritti di cancelleria da € 3,54.
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