RINUNCIA ALL’EREDITÀ
UFFICI INTERESSATI |
Tribunale – Ufficio Successioni |
INFORMAZIONI GENERALI |
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità e nello specifico:
- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
|
A CHI RIVOLGERSI |
Se il defunto era residente in vita nei Comuni compresi nel mandamento della ex Pretura di Ancona, presso la sede del Tribunale, Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini, 95 – Ufficio Volontaria giurisdizione
Piano Secondo – Torre A-D-Tel: 071.5062237-2238 Orario: da Lunedì a Sabato: ore 9:00 – 12:00
Se il defunto era residente in uno dei Comuni già compresi nei mandamenti delle ex Preture di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, presso le cancellerie civili delle Sezioni distaccate di quelle città. |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Elenco documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di rinuncia all’eredità:
- fotocopia codice fiscale dei rinuncianti e del defunto;
- fotocopia fronteretro del documento di identità dei rinuncianti e del defunto;
- estratto dell’atto di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione se trattasi di coniuge, ascendente o discendente;
- certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);
- copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
- autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati.) che deve essere richiesta all’Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore;
- n. 2 marche per atti giudiziari da € 14,62;
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 7,08;
- versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario, di € 168,00 per ognuno dei rinuncianti da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23.
CODICE UFFICIO ENTE R9A, CAUSALE RG, CODICE TRIBUTO 109T Olte a € 4,00 con codice tributo 964T per uno solo dei rinuncianti.
|
MODULI |
i moduli si trovano nella sezione modulistica |