Come fare per...

RINUNCIA ALL’EREDITÀ
UFFICI INTERESSATI Tribunale – Ufficio Successioni
INFORMAZIONI GENERALI La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità e nello specifico:
  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
A CHI RIVOLGERSI Se il defunto era residente in vita nei Comuni compresi nel mandamento della ex Pretura di Ancona, presso la sede del Tribunale, Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini, 95 – Ufficio Volontaria giurisdizione
Piano Secondo – Torre A-D-Tel: 071.5062237-2238 Orario: da Lunedì a Sabato: ore 9:00 – 12:00
Se il defunto era residente in uno dei Comuni già compresi nei mandamenti delle ex Preture di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, presso le cancellerie civili delle Sezioni distaccate di quelle città.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Elenco documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di rinuncia all’eredità:
  • fotocopia codice fiscale dei rinuncianti e del defunto;
  • fotocopia fronteretro del documento di identità dei rinuncianti e del defunto;
  • estratto dell’atto di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione se trattasi di coniuge, ascendente o discendente;
  • certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);
  • copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
  • autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati.) che deve essere richiesta all’Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore;
  • n. 2 marche per atti giudiziari da € 14,62;
  • n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 7,08;
  • versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario, di € 168,00 per ognuno dei rinuncianti da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23.
CODICE UFFICIO ENTE R9A, CAUSALE RG, CODICE TRIBUTO 109T Olte a € 4,00 con codice tributo 964T per uno solo dei rinuncianti.
MODULI i moduli si trovano nella sezione modulistica