INFORMAZIONI GENERALI |
Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può anche autorizzare l'esecutore a sostituire altri a sé stesso per il caso in cui non possa o non voglia più mantenere l'incarico.
L'incarico stesso può essere affidato agli eredi od anche ad estranei; è ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di obbligarsi esattamente come è richiesto per le persone fisiche, pertanto non possono essere nominati esecutori testamentari: minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità; comunque tutte le spese fatte dall'esecutore testamentario nell'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.
Data la libertà dell'incarico di esecutore, quest'ultimo può accettarlo, rifiutarlo e può rinunziarvi dopo averlo accettato con dichiarazione presentata alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte).
Non sono fissati termini legali entro i quali effettuare l'accettazione dell'incarico, pur tuttavia, l'Autorità Giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può stabilire un termine temporale decorso il quale l'incarico s'intenderà rifiutato. Con l'accettazione l'incaricato assume l'ufficio di esecutore testamentario, che è libero, personale e gratuito; vale la pena ricordare però che in ogni caso l'accettazione prevede il risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari nel caso di cattiva gestione.
L'esecutore testamentario provvederà ad eseguire le volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all'erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Il possesso dei beni non dovrà eccedere un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo essere prolungato ulteriormente per un ulteriore anno dall'Autorità Giudiziaria; quest'ultima, a seguito di istanza di esonero da parte di chi ha interesse, può sollevare dall'incarico l'esecutore testamentario qualora si verifichino gravi irregolarità nell'adempimento degli obblighi previsti, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azioni che ne pregiudichino la fiducia.
Quando tra i chiamati all'eredità sono presenti minori, soggetti dichiarati assenti o interdetti l'esecutore testamentario procede alla apposizione dei sigilli, facendo redigere l'inventario. Nel caso di più esecutori testamentari, essi rispondono solidalmente per quanto concerne la gestione comune. L'Autorità Giudiziaria interviene, sentiti gli eredi, nel caso di disaccordo su decisioni da prendere congiuntamente o quando sia necessario alienare beni dell'eredità. L'esecutore testamentario dovrà sempre rendere conto della sua gestione.
La restituzione del possesso non implica la cessazione dell'ufficio in quanto i poteri ed i compiti dell'esecutore non si esauriscono in quelli strettamente connessi al possesso della massa ereditaria. L'ufficio di esecutore testamentario può comunque cessare per varie cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell'esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all'incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all'esecutore, esonero disposto dal giudice dovuto all'inidoneità all'ufficio, alla commissione di gravi irregolarità o ad azioni che pregiudicano la fiducia. |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
L'esecutore testamentario che intende assumere o rinunciare all'incarico dovrà presentarsi presso il Tribunale per farne espressa comunicazione allegando:
- fotocopia fronteretro del documento di identità dell'esecutore testamentario;
- codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;
- certificato di morte in carta libera;
- copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico;
- n. 2 marche per atti giudiziari da € 14,62;
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 7,08;
- N.B. per la sola accettazione è necessario il pagamento di € 168,00 per imposta di registro dell'atto da versare secondo il modello F23 da ritirare in cancelleria. La ricevuta di pagamento, senza la quale l'atto non è valido, deve essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni.
Il verbale di accettazione, si inserisce nel Registro delle Successioni e viene inoltrato all' Ufficio del Registro sez. Atti Giudiziari per la registrazione dell'atto.
|