INFORMAZIONI GENERALI |
In diritto civile, la morte presunta è la dichiarazione, resa con sentenza dal Tribunale su istanza del P.M. o dei soggetti che ne hanno interesse indicati dall'art.50 c.c., con cui si riconosce la situazione in cui si trova la persona fisica che non abbia dato più notizia di sé trascorsi 10 anni dalla dichiarazione di assenza della stessa. Vi è però un ulteriore limite temporale secondo il quale è comunque necessario attendere almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età della persona scomparsa. Di conseguenza, lo scomparso dovrebbe aver raggiunto almeno i 27 anni. La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza (art. 50 c.c.) o negli altri casi previsti dall'art. 60 c.c.
In merito agli effetti giuridici, la dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, sia dal punto di vista patrimoniale che personale (ma a differenza della morte naturale, può accadere che il presunto morto ritorni). Si apre la successione, gli effetti già temporaneamente prodottisi, per via di una precedente dichiarazione di assenza, in capo agli eredi, ai terzi e ai debitori si stabilizzano: chi era già in possesso temporaneo dei beni potrà disporne liberamente, i debitori saranno liberati definitivamente dalle loro obbligazioni e il coniuge sarà libero di contrarre un nuovo matrimonio (artt. 63-65 c.c.).
Nel caso in cui il dichiarato presunto morto ritorna o se ne prova l'esistenza in vita, egli avrà diritto a essere reintegrato nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta. Pertanto, dal punto di vista patrimoniale egli potrà recuperare i beni nello stato in cui si trovano e conseguire il prezzo di quelli eventualmente venduti ed avrà nuovamente il diritto di pretendere le obbligazioni considerate estinte a causa della sua morte (art. 66 c.c.); in ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni Dal punto di vista personale egli riacquisterà lo status di coniuge e l'eventuale matrimonio contratto dall'altro coniuge sarà dichiarato nullo (art. 68, co.2 c.c.). |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati. Sono ammessi in sintesi:
- gli eredi testamentari o legittimi (o i loro successori) dello scomparso se fosse morto nel giorno in cui risale la sua ultima notizia;
- i legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dello scomparso;
- coloro che per l'effetto della morte dello scomparso sarebbero obbligati da obbligazioni.
Nel ricorso vanno indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. È necessario produrre in allegato:
- atto di nascita;
- certificato storico di residenza;
- certificato di irreperibilità dello scomparso.
La procedura è esente da contributo unificato. I costi relativi sono unicamente quelli necessari per una copia autentica della sentenza, per la pubblicazione sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale ed una marca da € 8,00 per diritti forfettari di notifica.
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