INFORMAZIONI GENERALI |
Tutti i cittadini italiani maggiorenni, di stato libero e capaci di intendere e di volere possono contrarre matrimonio. Per i cittadini stranieri la capacità matrimoniale è attestata dallo Stato di appartenenza nelle diverse forme previste dalle varie convenzioni internazionali. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi. La richiesta deve essere fatta da ambedue gli sposi o da persona che da essi ne ha avuto speciale incarico. L'atto di pubblicazione deve rimanere affisso alla porta della casa Comunale per otto giorni consecutivi. Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio viene rilasciato dopo 4 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e da quel momento può essere celebrato il matrimonio. Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio ha una validità di 180 giorni. Decorso tale termine per poter contrarre matrimonio è necessario rifare le pubblicazioni. L'ufficio di Stato Civile fornirà indicazioni dettagliate riferite al culto prescelto, a coloro che intendono celebrare matrimonio concordatario secondo riti religiosi ammessi, diversi da quello cattolico.
Nel caso di:
- cittadino italiano nato all'estero, costui deve accertarsi che il proprio atto di nascita sa già stato trascritto in Italia ed altrimenti provvedervi;
- nubendi stranieri, costoro devono produrre il nulla osta di cui all'art. 116 del Codice Civile rilasciato dalle competenti autorità consolari del paese di provenienza, completo con l'indicazione delle generalità. Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
Impedimenti matrimoniali
Gli impedimenti matrimoniali sono delle condizioni che la legge considera incompatibili con l'assunzione del vincolo matrimoniale, pertanto gli impedimenti costituiscono tanto un divieto a contrarre matrimonio quanto un divieto a celebrarlo. Se nonostante l'impedimento, il matrimonio viene celebrato ugualmente, l'impedimento si converte in una causa di invalidità. Fa eccezione l'impedimento derivante da lutto vedovile che non comporta l'annullamento del matrimonio, ma solo una sanzione a carico dell'ufficiale di stato civile e degli sposi.
Gli impedimenti possono essere dispensabili se possono essere rimossi con autorizzazione del tribunale e non dispensabili in caso contrario.
Nei seguenti casi particolari il potere di dispensa è attribuito al Tribunale, con la possibilità di ricorso alla Corte di Appello.
I nubendi minorenni che abbiano superato il sedicesimo anno di età, e volessero contrarre matrimonio, devono produrre il decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni. (vedi istanza) In questo caso il Tribunale dei Minorenni accerta prima la maturità psico-fisica (l'interdetto giudiziale, quindi, non può contrarre matrimonio) del minore e la gravità delle ragioni addotte e poi decide in camera di consiglio, sentito il P.M. e i genitori, con decreto reclamabile in Corte d'Appello entro 10 giorni dalla comunicazione.
I vedovi, divorziati o coloro che hanno ottenuto l'annullamento di un precedente matrimonio, non possono contrarre nuovo matrimonio, fino a che gli atti di Stato Civile del comune di nascita e le registrazioni anagrafiche del comune di residenza non siano stati aggiornati.
In ragione del mantenimento nell'ordinamento delle disposizioni previste per garantire certezza nell'attribuzione della paternità ai figli legittimi e necessario che:
- la donna vedova da meno di 300 giorni per contrarre nuovo matrimonio deve richiedere e produrre la dispensa dall'impedimento di cui all'art.89 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
- per le stesse ragioni, la donna divorziata da meno di 300 giorni deve comunicare prontamente tale situazione all'ufficio, al fine di verificare se occorra l'Autorizzazione del Tribunale. La donna divorziata consensualmente da più di 300 giorni può contrarre subito nuovo matrimonio.
Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato.
il Tribunale inoltre:
- può concedere la dispensa ( vedi ricorso) a contrarre matrimonio tra nubendi che risultino imparentati o affini tra loro (zio/a e nipote o cognati ecc.);
- può autorizzare nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo [solo per vedove e straniere divorziate all'estero] (vedi richiesta);
- su richiesta motivata delle parti e per gravi motivi, può ridurre i termini della pubblicazione o, per ragioni gravissime può autorizzare l'omissione stessa della pubblicazione.
Resta fatto divieto di contrarre matrimonio tra:
- ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- fratelli e sorelle (figli degli stessi genitori, o dello stesso padre, o della stessa madre);
- affini in linea retta (nuora e suocero) o collaterale;
- adottante, adottato e i suoi discendenti;
- chi condannato per omicidio tentato o consumato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto (assenza del c.d. impendimentum criminis);
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