Cosa occorre |
Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso.
Nello stesso atto sono enunciati:
- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
- le richieste;
- i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La parte dovrà depositare, oltre all’atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, otto copie nel caso di ricorso per cassazione. In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di tre copie per ogni parte privata, presente nel processo.
La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento.
In caso di spedizione dell’atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.
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