ISTANZE AUTORIZZAZIONE COLLOQUI NULLA OSTA
DOVE |
La richiesta di nulla-osta deve essere presentata:
- alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del Giudice del Dibattimento primo grado, sino all’invio del fascicolo processuale al giudice dell’impugnazione della Corte di Appello e, comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per l’interposto ricorso;
- alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l’interessato è ristretto.
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Cos'è |
Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del giudice procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (articolo 18, Legge 354/1975 e articolo 37 Decreto del presidente della Repubblica 230/2000). |
Chi lo può richiedere |
Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione (es. fax) proveniente dall’istituto penitenziario ove è ristretto. |
Cosa occorre |
La domanda di colloquio (Modulo P8) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria), sottoscritta da chi la presenta in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, va corredata dal certificato di stato di famiglia dell’interessato. |
Quanto costa |
Non sono presenti costi. |
Tempo necessario |
Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta. |