RILASCIO CERTIFICAZIONI STATO PROCEDIMENTO
DOVE |
Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (Pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini – Cancelleria dibattimentale del Tribunale o della Corte di Appello, per le fasi successive). |
Cos'è |
È il rilascio di un documento che certifica:
- lo stato del procedimento;
- l’attestazione dell’avvenuto deposito di un atto in cancelleria.
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Chi lo può richiedere |
L’interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimenti in cui sia imputato un pubblico dipendente. |
Cosa occorre |
Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento; l’istanza può essere altresì depositata dal difensore costituito o munito di mandato. |
Quanto costa |
Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo il pagamento del diritto di certificato, con marca diritti cancelleria da € 3,68 (articolo 273 Decreto del presidente della Repubblica 115/2002).
Per le certificazioni richieste con urgenza il diritto è raddoppiato. |
Tempi medi necessari |
Se richiesto con urgenza, il certificato è rilasciato nello stesso giorno.
Se richiesto senza urgenza, il certificato è rilasciato a partire dal secondo giorno. |