La domanda Modulo P2 (clicca qui) è reperibile anche sul sito internet del Tribunale nell'area "MODULI" o presso la Cancelleria penale.
La domanda può essere depositata:
- dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- personalmente
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;
- a mezzo PEC all'indirizzo specificando nell'oggetto l'Ufficio a cui è destinata (GIP o Dibattimento)
- a mezzo FAX, cui farà seguito entro 20 giorni il deposito in Cancelleria o l’invio per posta, dell’originale. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del fax.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- l’autocertificazione di non aver riportate condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale;
- il nome del difensore (il beneficiario scelto nell’albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell' Ordine).
Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).