L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria. Può adottare un maggiorenne chiunque (sia coppie sposate che persona singola) che abbia compiuto 35 anni (in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età), e che superi di almeno diciott'anni l'età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano non acquista automaticamente tale cittadinanza. L'adozione può essere revocata:
- per indegnità dell'adottato;
- per indegnità dell'adottante