I contratti di vendita con riserva di proprietà e con pagamento rateale o differito ovvero i contratti di locazione, con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, di macchine utensili di produzione nuova devono essere trascritti a richiesta dell’interessato, nel registro speciale tenuto dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione viene stipulato il contratto (legge 1329/65), sempre che intenda godere dei benefici di detta legge. L’interessato deve applicare, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione, del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto e del numero della trascrizione. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.