RENDICONTO STATO PATRIMONIALE
DOVE
Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, Torre B).
COS'È
L’amministratore di sostegno deve redigere obbligatoriamente, con cadenza periodica i seguenti documenti:
Relazione riepilogativa:
- sulle condizioni di vita del personale e sociale del beneficiario;
- sulla gestione dell’amministratore/tutore del patrimonio del beneficiario.
Rendiconto periodico.
La Relazione riepilogativa deve riassumere gli avvenimenti intercorsi nell’anno sia dal punto di vista economico: le scelte fatte, come gestire il beneficiario (prelievo 1 volta la settimana di 100/500 euro, pagamento spillatico una volta al mese) sia come condizioni di vita personale /sociale (inserimento o cambiamento di struttura, decesso del coniuge, interventi chirurgici subiti).
Il Rendiconto Periodico è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avvenute nel corso del periodo di riferimento. Il residuo nel conto è calcolato mediante la differenza tra la somma delle entrate e la somma delle uscite e deve corrispondere alla somma rimanente nel conto corrente. Il Giudice Tutelare esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, si potrà rendere conto della gestione/operato dell’amministratore di sostegno: in alcuni casi se ritiene lo potrà convocare per ottenere dei chiarimenti e in casi estremi disporrà la sua sostituzione. Rendiconto e relazione devono riguardare l’intero anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre ma si devono depositare in Tribunale, nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, dal 30 Marzo al 1 Settembre dell’anno successivo.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
L’amministratore di sostegno
COSA OCCORRE
- Rendiconto compilato (Modulo V2) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- Autocertificazione (Modulo V3) reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il presente modello è utilizzabile esclusivamente quando:
- il beneficiario vive in famiglia;
- il beneficiario è titolare della sola pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento.
La consegna dell’autocertificazione non è ammessa in tutti gli altri casi. È quindi necessario depositare in Cancelleria il rendiconto economico se il beneficiario riceve altre tipologie di pensioni e/o retribuzioni, è titolare di altri rapporti bancari (dossier titoli, libretto di risparmio, conto corrente con altri risparmi), retribuzioni e/o è titolare di diritti reali su beni immobili.
QUANTO COSTA
Sono presenti costi, relativamente alle copie conformi che si richiederanno.
Vedasi tabella diritti di copia.
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