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07/07/2011 - DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011 N. 98 - MODIFICA IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO - RIDUZIONE ESENZIONI
L'art. 37 del D.L. 98/2001, in vigore dal 6 luglio 2011, convertito in legge con la legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che per le cause instaurate e i ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano modificati gli importi del contributo unificato come da tabella.
Si sottolinea l'eliminazione di alcune esenzioni in materia di separazioni e divorzi, di cause di lavoro e previdenza, di procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO IN VIGORE DAL 7 LUGLIO 2011
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 16 luglio 2011.
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI
Procedimenti con valore determinato:
fino a € 1.100,00 € 37,00 (18,50)
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 € 85,00 (42,50)
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 € 206,00 (103,00)
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 € 450,00 (225,00)
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 € 660,00 (330,00)
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 € 1.056,00 (528,00)
da € 520.000,00 e oltre € 1.466,00 (733,00)
Procedimenti con valore indeterminabile:
Davanti al Tribunale € 450,00 (225,00)
Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto:
Si considerano di valore superiore a € 520.000,00 € 1.466,00 (733,00)
PROCEDURE FALLIMENTARI:
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 740,00
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento 1/2 contributo secondo tabella
PROCEDIMENTI SPECIALI:
Procedimenti speciali
(Libro IV, titolo I C.P.C capo I,II,III e IV) 1/2 contributo secondo tabella
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 1/2 contributo secondo tabella Processo cautelare in corso di causa 1/2 contributo secondo tabella Regolamento di competenza e di giurisdizione contributo secondo tabella
LOCAZIONE:
Sfratto per morosità (valore in base all’importo dei canoni
non corrisposti alla data della notifica dell’atto) 1/2 contributo secondo tabella
Finita locazione
(valore in base al del canone dovuto per ogni anno) 1/2 contributo secondo tabella
PROCEDIMENTI VARI:
Procedimenti in materia di comodato Secondo tabella
Occupazione senza titolo Secondo tabella
Impugnazione di delibere condominiali Secondo tabella
Volontaria giurisdizione (Libro IV, titolo II, Capo VI C.P.C.) € 85,00
Procedimenti di cui all'art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689. Secondo tabella
Separazioni e divorzi giudiziali € 85,00
Separazioni consensuali e divorzi congiunti € 37,00
LAVORO E PREVIDENZA
Per le parti con reddito imponibile IRPEF nell’ultima dichiarazione superiore a € 31.884,48 (importo modificato con la legge di conversione)
Controversie previdenza e assistenza obbligatorie € 37,00
Controversie individuali di lavoro e pubblico impiego 1/2 Contributo secondo tabella
PROCEDURE ESECUTIVE
Procedimenti esecutivi immobiliari € 242,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00 € 37,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 € 121,00
Altri procedimenti esecutivi € 121,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 146,00
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio € 121,00
Processi di opposizione all’esecuzione con istanza Secondo tabella
All'articolo 13 del t.u. 115/2001, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non è soggetto al pagamento del contributo l’esercizio
dell’azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda.
Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all’importo liquidato in sentenza, con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi