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27/01/2010 - DECRETO LEGGE 29/12/2009 N. 193 E LEGGE FINANZIARIA 2010 - NOVITA' NORMATIVE, DIRITTI DI COPIA E CONTRIBUTO UNIFICATO
Novità normative introdotte dal D.L. 29/12/2009 e dalla finanziaria 2010:
1) Il comma 5 dell’articolo 4 del D.L. 193/2009 (entrato in vigore il 31/12/2009) ha disposto l’aumento del 50% dei diritti di copia di cui all’allegato 6 del TU 115/2002 (diritti di copia senza certificazione di conformità) quando le copie sono rilasciate su supporto cartaceo. Il rilascio di copia su supporto informatico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario comporta il pagamento dei diritti precedentemente (ossia senza aumento del 50%) fissati per le copie cartacee ed in ragione del numero delle pagine memorizzate. E’ stato sospesa l’applicazione dell’allegato 8 dl TU 115/2202 ( diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo). Si è ritenuto che la sospensione di tale ultimo allegato si riferisca solo alla determinazione dei diritti per il rilascio di copia di atti, documenti, immagini e non per il rilascio di file audio (es. intercettazioni telefoniche) o video (ad es. filmati) per i quali continuano ad applicarsi gli importi già previsti dall’allegato in questione. I sostanza la sospensione dell’allegato 8 riguarda solo il rilascio di copie che possono essere rilasciate su supporto cartaceo.
2) Il comma 8 dell’articolo 4 del DL 193 2009 (lettere a, b e c) prevede che debba essere indicato il codice fiscale:
a. Del difensore che sottoscrive la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso o il precetto (art. 125 c.p.c.)
b. Dell’attore e del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono nell’atto di citazione (art. 163 comma 3 n. 2 del c.p.c.)
c. Le generalità ed il codice fiscale del convenuto nella comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.).
In assenza di una espressa prescrizione normativa non si ritiene che la mancata indicazione del codice fiscale e delle generalità del convenuto possa determinare l’irricevibilità dell’atto tuttavia si suggerisce che la cancelleria, in presenza di una reiterata omissione, segnali la circostanza al consiglio dell’ordine al quale appartiene l’avvocato per le eventuali iniziative di natura disciplinare.
3) I commi 206, 207 e 208 dell’articolo 2 della legge finanziaria hanno modificato le modalità di pubblicazione delle sentenze penali di condanna ed in particolare:
• L’articolo 36 è stato modificato nel senso che la pubblicazione della sentenza nei giornali va fatta esclusivamente mediante l’indicazione degli estremi della sentenza (tali si ritengono l’ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, il numero e la data della pronuncia, nome, cognome e generalità del o dei condannati e la sintetica indicazione degli articoli di legge da ciascuno violati) e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia ove la sentenza vapubblicta ai sensi dell’articolo 2 dello stesso articolo 36;
• L’articolo 171 ter, comma 4 della legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) prevede ora che la pubblicazione della sentenza debba essere effettuata secondo le regole dell’articolo 36 del c.p.;
• L’articolo 18 del D. L.vo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.) prevede ora che la pubblicazione della sentenza avvenga ai sensi dell’articolo 36 del c.p. oltre che mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale;
4) Il comma 202 dell’articolo 2 della legge finanziaria ha abrogato il comma 4 dell’articolo 10 del TU 115/2002 ed ha sostituto il comma 2 dell’articolo 13 dello stesso TU. Conseguentemente i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro, fino ad oggi esenti dal contributo unificato, sono soggetti al pagamento del predetto tributo nella misura di 30 euro.
5) Il comma 202 dell’articolo 2 della legge finanziaria ha abrogato il coma 5 dell’articolo 10 del TU 115/2002. Conseguentemente è venuta meno l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per.
a. I procedimenti cautelari attivati in corso di causa;
b. I procedimenti per regolamento di competenza e giurisdizione.
Si è ritenuto che l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta in sede di opposizione introduca un procedimento cautelare con conseguente obbligo di pagamento del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13 del TU 115/2002; non sembra applicabile la riduzione alla metà prevista dal comma 3 del medesimo articolo perché la norma in questione si riferisce solo ai procedimenti speciali previsti dal libri IV, titolo I del c.p.c.. La natura cautelare del procedimento di sospensione dell’esecuzione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione (“A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 c.p.c. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile "ratione temporis" - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza”. Cassazione civile , sez. un., 19 ottobre 2007, n. 21860).
6) Il comma 202 dell’articolo 2 della legge finanziaria ha aggiunto il comma 6 bis all’articolo 10 del TU 115/2002. Conseguentemente
a. i procedimenti di opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 23 della L. 689/1981, fino ad ora esenti da ogni tassa o imposta ai sensi del comma 10 del medesimo artcolo 23, sono soggetti al pagamento solo del contributo unificato e delle spese forfetizzate di cui all’articolo 30 del TU 11%/2002 (8 euro).
b. Per i procedimenti di cui all’articolo unico della legge 319/1958 (controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego) e in quelli in cui si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo unificato per il giudizio di cassazione. Deve quindi ritenersi che , salvo tale espressa eccezione, per i predetti provvediementi sia rimasta l’esenzione, senza limiti di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro o di ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura prevista dal citato articolo unico.
7) Il comma 202 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 23 del TU 115(2002. Conseguentemente i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione delle delibere condominiali sono ora soggetti al pagamento del contrbuto unificato in ragione del valore della causa.
8) Nessuna modifica è stata apportata all’articolo 46 della legge 374/1991 sicché le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore è pari o inferiore a 1.033 euro ed i provvedimenti ad essi relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del TU 115/2002. Le cause in questione continuano, quindi, ad essere esenti dal pagamento degli 8 euro di cui all’articolo 30 del TU e dai diritti ed indennità di notifica.