Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
L'esito positivo è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
Costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni.